parliamo di "mobbing ".......
mobbing ( dall'inglese to mob = assalire, aggredire ) è un termine nuovo che sta ad indicare un atteggiamento persecutorio e vessatorio nei confronti di un lavoratore.
Aggressioni, discussioni, liti, dequalificazioni, inattività forzate, molestie sessuali, comportamenti omissivi ed elusioni di doveri, uso strumentale ed estorsivo del potere disciplinare, trasferimenti pretestuosi, boicottaggi, atteggiamenti beffardi dei superiori e dei colleghi , osservazioni e provocazioni quotidiane, atti e comportamenti di ingiuria e diffamazione ed altro, sono alcuni degli atteggiamenti o fatti tipici di ciò che viene definito "mobbing". .
Questo fenomeno non è nuovo.
Nuova è
l'attenzione che l'apparato legislativo incomincia ad avere , a
seguito di denunce ed esposti dei lavoratori al centro di questi atteggiamenti
"negativi" , anche per la quantificazione dei danni alla persona,
rilevanti sia sotto il profilo civile sia sotto quello penale.
Con questo servizio vogliamo offrire la possibilità di
un dibattito aperto a tutti i lavoratori della scuola.
Per raggiungere questo scopo SCRIVETECI !
Gli interventi significativi saranno pubblicati in un apposito spazio in questa pagina.
a cura di franca corradini
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materiali di approfondimento sull'argomento
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alcuni links di interesse sull'argomento : |
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In Toscana uno dei primi codici di condotta "anti -mobbing", lo riportiamo integralmente : "AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - CODICE DI CONDOTTA"
Codice di
condotta per la prevenzione L'Azienda USL 10 di Firenze, su proposta dei Comitati Pari Opportunità, redige il presente Codice di Condotta, con l'obiettivo di promuovere una nuova sensibilizzazione ai problemi del clima relazionale nei luoghi di lavoro ed una politica a sostegno della comunicazione tra Amministrazione e lavoratori/lavoratrici. PREMESSA La riforma
sanitaria allarga il concetto di salute, definendolo come uno stato di
benessere psico-fisico e sottolinea l'importanza delle condizioni che
consentono il raggiungimento di tale obiettivo.
TITOLO I
Articolo 1 L'Azienda USL
10 adotta il presente Codice al fine di migliorare il clima relazionale
nell'ambiente di lavoro tra tutti gli operatori che prestano attività
all'interno delle proprie strutture.
Articolo 2 Per molestia
morale sul luogo di lavoro si intende qualunque condotta impropria che si
manifesti attraverso comportamenti, atti, gesti, scritti capaci di arrecare
offesa alla personalità o all'integrità fisica o psichica di una persona, di
metterne in pericolo l'impiego o di degradarne il clima lavorativo.
Articolo 3 A titolo meramente esemplificativo sono individuate tra le più diffuse le seguenti forme di molestia morale in ambito lavorativo: - calunniare
o diffamare un lavoratore; Gli atti vessatori, le critiche ed i maltrattamenti, per avere il carattere di violenza morale, devono mirare a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale, potere informale e nella propria integrità di persona. Effetto di tali atti vessatori può essere la sottostima sistematica dei risultati o l'attribuzione di incarichi molto al disopra o troppo al di sotto delle proprie possibilità professionali. Il danno di natura psichica o fisica provocato dagli atti di cui al comma precedente è di rilevante gravità quando pregiudica l'autostima del lavoratore/trice, ovvero si traduce in forme depressive che possono manifestarsi con atteggiamenti apatici, aggressivi o di isolamento e di demotivazione, oppure con disturbi di natura psicosomatica.
Articolo 4 Al fine di
garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a difesa di
norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel quale a
tutte le persone siano riconosciuti uguali dignità e rispetto l'Azienda:
TITOLO II
Articolo 5 L'applicazione del codice è demandata ai Direttori delle Unità Operative e delle Strutture aziendali in quanto la molestia morale/mobbing è una violazione del dovere di comportamenti conformi alle funzioni che essi sono tenuti a rispettare e a far rispettare. Al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo ed al Coordinatore dei Servizi Sociali viene in particolare affidato il compito di vigilare sul rispetto delle norme del codice da parte dei Direttori delle Unità Operative nei settori di rispettiva competenza. In particolare tutti i Responsabili di Unità Operativa ed i Responsabili di Struttura sono tenuti ad assicurare un clima relazionale confacente allo svolgimento del lavoro e condizioni ambientali ed organizzative tali da prevenire eventuali forme di isolamento e discriminazione.
Articolo 6 Le presunte
violazioni alle disposizioni del presente Codice devono essere segnalate per
iscritto al coordinatore della "Commissione interdisciplinare per la
trattazione dei casi di molestia morale" di cui al successivo art.7,
appositamente istituita. Il Coordinatore esaminerà preliminarmente le
situazioni evidenziate per valutarne la congruità e l'attinenza con i
contenuti del presente Codice e darà un primo ascolto al dipendente, previo
appuntamento.
Articolo 7 La
Commissione, nominata con atto del Direttore Generale, ha durata triennale
ed è costituita dal coordinatore, da due componenti dei Comitati Pari
Opportunità, un dipendente designato dalla U.O. Affari Legali e Contratti,
uno designato dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, unitamente ad uno
psicologo, un medico competente ed un operatore del SePP, scelti tra coloro
che abbiano particolare conoscenza delle problematiche del mobbing. Il
coordinatore è scelto dal Direttore Generale tra le persone interne
all'Azienda in possesso di esperienza, preparazione e capacità in materia.
Articolo 8 Tutte le persone coinvolte nella trattazione dei casi di molestia morale sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Articolo 9 Il Coordinatore della Commissione, i Comitati Pari Opportunità ed i dirigenti devono dare particolare risalto ai progetti che comprendono prevenzione, formazione ed informazione in relazione alle tematiche di cui al presente Codice. In particolare dovranno essere previsti interventi formativi, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, sulle qualità manageriali necessarie al miglioramento del clima relazionale e alla prevenzione del mobbing. Sarà cura del Coordinatore della Commissione dare periodica informazione ai Comitati Pari Opportunità sulle attività aziendali inerenti i temi in oggetto e promuovere la diffusione di una cultura del rispetto fra tutti i dipendenti.
Articolo 10 A tutti i
dipendenti è consegnata copia del presente Codice.
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