cococo : lo stato dell'arte.........

Alla fine del mese di settembre il collega Mario Meacci,  con un intervento nel forum, ci segnalava l'esclusione della pubblica amministrazione dalle  famigerate  "cococo".

Poichè ho avuto l'impressione che la segnalazione sia passata inosservata  vi invito a visitare il sito del Ministero del lavoro a questo  link    dove viene illustrata con  molta chiarezza la nuova riforma del lavoro.

Per maggiore comodità riporto, qui di seguito ,  una sintesi delle esclusioni dalla legge Biagi ( Collaborazioni Coordinate e Continuative  ora lavoro a Progetto )

 "Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:

* essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
* essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.


APPLICAZIONE

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti
esclusioni:

* agenti e rappresentanti di commercio
* coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)
* componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
* partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)
* pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
* atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia,
anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa
* collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente
*
rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione
* rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) "

Vi invito inoltre a visitare la sezione faq, dove vi sono pareri già dati e dove è possibile chiedere ulteriori chiarimenti.

Qui di seguito riporto una risposta ad un quesito , a mio parere molto significativo e che può essere spunto di riflessione per tutte le istituzioni scolastiche in cui sono presenti  imprese di pulizia.

 "Faq somministrazione di lavoro
Possono un'impresa privata o una pubblica amministrazione, non volendo ricorrere alle agenzie di lavoro interinale, provvedere alla sostituzione del proprio personale in ferie e/o malattia ricorrendo a quello di altra impresa (anche di tipo cooperativo) appaltatrice che già fornisca servizi di vario tipo presso le suddette (ad es. casa di cura che vuole utilizzare personale di una cooperativa che già eroga servizi di assistenza, cura o ristorazione all'interno della stessa)?

Il quesito prospettato configura un'ipotesi di prestito di personale atipico che non appare possibile nel nostro ordinamento. La figura del prestito di personale, secondo l'attuale sistema normativo, si può costituire esclusivamente attraverso le due figure tipizzate della somministrazione di manodopera e del distacco, così come recentemente disciplinati dal Dlgs 276/2003. Al di fuori di tali schemi non sembrano ammissibili ulteriori ipotesi; pertanto, non appare possibile la sostituzione di lavoratori assenti presso un'impresa (o altro ente pubblico o privato) con personale dipendente di una cooperativa esterna che fornisce servizi presso la medesima. Tuttavia, è possibile sostituire il lavoratore assente ricorrendo ad altri strumenti giuridici. Oltre al contratto di somministrazione di manodopera è utilizzabile, ad esempio, il contratto di lavoro a termine.

 

P.S.: piccola nota polemica...... a volte è meglio cercare alle fonti  che chiedere "lumi" ai commercialisti............................

20 dicembre 2004                                                                                                              a cura di Franca Corradini

 

 

Materiale d'archivio sull'argomento

 

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Circolare n.4 -15 luglio 2004 Funzione Pubblica in materia di COCOCO  

 
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accordo MIUR e SINDACATI in materia di COCOCO ( 30 settembre 2002)