Art. 6 commi 1 e 6 DM 44/2001: due parole di commento.

 

 

Per il secondo anno le scuole si trovano ad affrontare le problematiche del Programma Annuale e l’applicazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Come ogni nuova norma di rilevanza, necessita di un periodo di “affinamento” e di rielaborazione che, al di là della applicazione formale, consenta una piena attuazione anche sotto gli aspetti sostanziali (la cd. ratio, lo spirito che pervade la norma).

Ci soffermiamo un attimo ad approfondire l’applicazione dei commi 1 e 6 dell’art. 6.

L’articolo, come recita la legenda, si sofferma sulle verifiche e sulle modifiche al programma, con una trattazione unitaria delle tematiche visto il nesso di causalità che può legare le prime alle seconde.

Se lo confrontiamo con i contenuti del precedente Regolamento, osserviamo che l’aspetto innovativo si evidenzia soprattutto nella verifica sulla attuazione del documento contabile di programmazione e sulle modalità di modifica, che rispecchiano le diverse responsabilità da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Dalla lettura dell’articolo, alcuni hanno prospettato l’unificazione dei due adempimenti (verifica e modifiche) entro la data richiamata del 30 giugno senza possibilità alcuna di ulteriori correzioni nel periodo successivo. Ad opinione di chi scrive ciò non è condivisibile.

Tale parere discende da due considerazioni una di ordine strettamente letterale, l’altra di tipo generale. Al comma 2 l’avverbio “altresì” (dal latino alterum et sic, con significato di anche, inoltre, altrettanto, similmente) è collocato in maniera da allargare le prerogative già fissate al comma precedente; in altre parole: il Consiglio di Istituto è chiamato a modificare il Programma in base alla verifica da effettuarsi entro il 30 giugno (comma 1) ma altrettanto deve fare anche “in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico e dei singoli progetti” (comma 2); andamento che si estende lungo un rilevante arco temporale, anche pluriennale.

Una considerazione di tipo generale è poi legata alla sclerotizzazione che il Programma subirebbe prevalendo la tesi opposta. Il Programma è il documento contabile del POF e deve quindi assecondarne le prospettive, le scelte e le sue modificazioni; la sua genesi, per esempio, intorno all’inizio dell’anno scolastico, deve trovare la possibilità di implementare le risorse finanziarie in maniera coerente, magari reperendole tra quelle non utilizzate nel precedente anno scolastico ed accantonate nella disponibilità da programmare.

 

Altro aspetto da approfondire è il termine del 30 giugno fissato per la verifica sul Programma. Non è secondario precisare che la scadenza ha un carattere ordinatorio poiché ad essa non sono legati adempimenti o sanzioni conseguenti al suo travalicamento. Con tale presupposto ed osservando la realtà fattuale, ci si rende conto che, tale termine è eccessivamente anticipato per una seria e completa analisi dei dati contabili. Tralasciando il fatto che la maggior parte delle assegnazioni non è pervenuta – siamo abituati a questo modo di gestire la scuola – anche l’aspetto delle uscite, può vedere, una scarsa movimentazione. Per esempio, alcuni progetti possono essere conclusi ma, normalmente, i compensi da fondo di istituto relativi, sono in fase di impegno e liquidazione; le scuole materne poi non hanno nemmeno terminato l’attività didattica.

Insomma appare evidente che se vogliamo dare alla fase di verifica la rilevanza che è necessaria anche al fine di acquisire elementi ed esperienze per il successivo anno scolastico, ferma restando l’obbligatorietà dell’adempimento, può rendersi necessario uno slittamento del termine, almeno fino al completamento degli impegni contabili relativi all’anno scolastico che si va chiudendo.

 

 

                                                                                               David Sciacca