Dopo un precedente intervento, la Corte dei Conti ritorna sulla finanziaria con un contributo, della Sezione per il controllo sugli enti.
Le problematiche sollevate dalla applicazione dei provvedimenti sulla finanza pubblica contenute nella finanziaria 2003 sono state quindi affrontate compiutamente dalla Corte, soprattutto in relazione agli obblighi ex. art. 23 commi 1 e 5, art. 24 comma 5, art. 28 comma 6. (non tutti riferibili alle scuole)
I problemi aperti possono sintetizzarsi in:
- le restrizioni imposte alla P.A. per l’utilizzo della trattativa privata;
- enti ed organismi della P.A. interessati alle restrizioni e agli adempimenti relativi ovvero obbligo dell’utilizzo delle convenzioni CONSIP;
- la destinazione e la qualità della documentazione da inviare agli organi di controllo in caso di utilizzo della trattativa privata.
Il primo ed il secondo punto sono stati stato ormai opportunamente approfonditi. L’obbligatorietà della utilizzo delle convenzioni CONSIP per le scuole – ma anche per altre pubbliche amministrazioni – discende, a mio parere, non già dal disposto di cui al comma 3 dell’art. 24 (che cita esclusivamente una serie di enti e organismi ben specificati), bensì dallo sfavore che il legislatore ha riservato
alla trattativa privata che è praticamente l’unica procedura di acquisto utilizzata dalle scuole (con o senza preliminare esperimento di gara informale mediante almeno tre preventivi) Condivisibile o meno, anche l’Avvocatura di Stato di Firenze (cfr. sopra) ha ratificato quanto si argomentava dalla lettura della norma: le scuole sono tenute a valutare la presenza di beni o servizi convenzionati
presso la CONSIP prima di procedere ad un acquisto e, in caso positivo, di avvalersi di tali convenzioni. Diversamente potranno acquistare mediante altre procedure atte alla individuazione dei fornitori: preferibilmente aperte (asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso) ma, in ultima analisi, anche negoziate (trattativa privata con o senza gara informale). Il legislatore non ha infatti
abolito definitivamente tale procedura relegandola alla eccezionalità del caso (art. 24 comma 5)
Gli interventi della Avvocatura di Firenze hanno però suscitato alcune perplessità relativamente alla specificazione dell’obbligo anche per beni o servizi che possono essere reperiti sul mercato tradizionale a prezzi inferiori rispetto alle convenzioni.
Personalmente ritengo tale obbligo coerente con l’impostazione generale della norma.
Infatti, il legislatore vede con sfavore il ricorso a procedure che possono mancare di trasparenza o, nei casi patologici, di legalità; di conseguenza viene indicata una forma di approvvigionamento che, oltre a superare quanto detto, consente un risparmio globale da parte della amministrazioni nel senso di una spesa mediamente inferiore grazie alle economie di scala. Non viene quindi a mancare il
requisito costituzionale di economicità se prendiamo a riferimento la sommatoria dei valori economici delle operazioni, poste in atto dagli organi della P.A.
La lettura della Delibera della SS.RR. ci conforta inoltre sotto un altro aspetto; è la soglia di 50.000 Euro il limite che fa scattare l’obbligo di comunicazione. In altre parole le scuole che, verificata l’impossibilità di acquisto CONSIP, procedano ad una trattativa privata per il reperimento dei beni o servizi necessari, saranno tenute a comunicare alla sezione regionale della corte dei Conti
solo i contratti posti in essere per un importo superiore a tale somma.
Sulla documentazione da inviare, in base al nuovo intervento della Corte (sezione controllo sugli enti) leggiamo che è necessario l’atto con il quale viene deciso il ricorso alla trattativa privata, completo delle indicazioni normative e della attestazione della adempiuta indagine: per quanto dei nostro interesse la determinazione dirigenziale dovrebbe già contenere tutti gli elementi citati.
È anche interessante sottolineare che la Sezione nell’adempimento della funzione di controllo non svolge azioni interdittive ma collabora con l’amministrazione anche al fine di promuovere una rapida adozione di misure di autocorrezione. Insomma la verifica non ha carattere impeditivo della efficacia del provvedimento e non è quindi necessario attendere l’esito del controllo. Sui tempi di
trasmissione, la prescrizione è quella di adempiere con immediatezza rispetto al perfezionamento della obbligazione essendo altrimenti passibili di osservazione per ingiustificato ritardo.
David Sciacca
in allegato determinazionen.9/2003 della Corte dei Conti
|