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Casella di testo: ...omissis...
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Casella di testo: ..omissis..

 

La risposta del M.I.U.R. alle scuole che hanno chiesto chiarimenti sulla questione rivalse è stata fornita con sollecitudine ed ha permesso un positivo sviluppo della situazione grazie ad una presa di posizione  precisa, non equivoca, ottimamente argomentata.

 Riassumiamo in queste poche righe la posizione del Ministero perché possa essere condivisa, non ritenendo corretto la pubblicazione integrale del testo inviato alle singole scuole.

 Viene preso come riferimento la giurisprudenza amministrativa consolidata sul trattamento di buonuscita giacché tali interessi, come è noto, traggono origine dalle stessa norma.

La giurisprudenza in materia scinde due tipologie di interessi secondo la previsione degli articoli 1282 e 1224 del Codice Civile: gli interessi legali corrispettivi (gli interessi dovuti in funzione della naturale fecondità del denaro) e gli interessi moratori. I primi discendono direttamente dal mancato rispetto della scadenza che pertanto vede il creditore nella impossibilità di utilizzare quella somma fino al momento della liquidazione; i secondi traggono origine da una messa in mora che deve essere accertata giudizialmente. Non essendo intervenuto un giudizio, da questo secondo tipo di interesse le Amministrazioni sono sempre state estromesse mentre, nelle sentenze dei vari TAR (cfr. su tutte TAR Lombardia sentenza 383/98), è stata riconosciuta la eventuale responsabilità per interessi legali  corrispettivi. Si parla di eventualità poiché l’Amministrazione ha comunque la possibilità, in sede di giudizio, di fornire le proprie giustificazioni che potrebbero anche essere ritenute valide [Si aggiunga qui, per inciso, che in questo caso, possano essere portate ampie e argomentate giustificazioni per i ritardi accumulati…. NdR]

Pertanto il Ministero ritiene che sia l’INPDAP chiamata a farsi carico di tali interessi a nulla rilevando che, durante il ritardo del pagamento, lo stesso ente non tragga beneficio nel possesso delle somme dovute al creditore poiché giacenti  in un conto infruttifero presso il Ministero del Tesoro.

Soltanto una volta chiamati in giudizio a rispondere del ritardo e, in quella sede, ritenuti responsabili in solido, gli uffici del Ministero potrebbero essere destinatari delle rivalse.

Ad ulteriore conferma la presa di posizione dell’INPDAP con Informativa 7 del 10 aprile 2003. La nota corrisponde ad alcune esigenze di riscontro tuttavia presenta alcune ombre di cui parleremo una volta che i redattori ADAR avranno evaso altre pratiche arretrate……

 

            Unicuique sua mora nocet……

 la redazione