IL TFR, I CUD E LE ALTRE STORIE…
Da molte parti ci è stato richiesto un intervento per chiudere (momentaneamente, si intende, e fino a nuove e più brillanti trovate amministrative) le irrisolte questioni sul TFR e per dare alcune valutazioni su problemi più recenti ad esso connessi. È opportuno premettere che tali considerazioni sono frutto di una semplicissima redazione che non ha disposizione uffici legali o esoneri sindacali ma soltanto la volontà di fornire una base di discussione e riflessione per i colleghi. Ci fa piacere che fino ad oggi alcune cose che sono state scritte in queste pagine siano poi, alla prova dei fatti, risultate oggettivamente condivisibili – per esempio, le recenti note della Avvocatura sulla Consip, sinceramente, non ci hanno colto di sorpresa– tuttavia l’infallibilità è dote che, in questa anarchica giungla amministrativa, è preferibile lasciare alle ineffabili voci delle gerarchie istituzionali. Insomma, come al solito, i colleghi che avessero l’ardire di seguire le nostre indicazioni lo fanno a proprio rischio e responsabilità ed è bene che non si lascino abbindolare dal fatto che questa redazione ha il coraggio di scriverli certi ragionamenti e non, come sarebbe più prudente fare, di suggerirli a voce. Detto questo veniamo al TFR. Ci siamo lasciati con le indicazioni che provenivano dall’incontro di Pistoia e, per quello che riguarda gli associati di Arezzo dagli ultimi incontri era rimasta la decisione di predisporre i conguagli per gli stipendi corrisposti dal 1 giugno 2000 al 31.12.2002. Il programma SISSI ci ha poi messo nella possibilità – con solo alcuni giorni di ritardo – di fare stipendi aggiornati dal primo di gennaio. [In proposito si rimanda a redigenda nota] ed è quindi terminata la fase sperimentale delle nuove ritenute sugli stipendi. Secondo quanto si legge nella C.M. 121 occorre adesso agire nei confronti dei dipendenti per ottenere il recupero delle somme. Per il recupero si conferma tutto quello che precedentemente è stato scritto in queste pagine precisando altresì: 1) per TFR da trasmettere sarà opportuno utilizzare l’apposita Sez. G del Mod. TFR1 senza quindi dover fare alcuna dichiarazione integrativa; 2) per TFR già trasmessi ma non liquidati sarà opportuno fare apposita integrazione con la speranza che ciò non allunghi i tempi di liquidazione….e, di conseguenza, i tempi di decorrenza sui cui incide la rivalsa. In presenza di stipendi correttamente liquidati, nel caso in cui il TFR sia a cavallo degli anni 2002-2003 il recupero sarà parziale; nel caso in cui il TFR sia relativo al 2003 non si procederà ad alcun recupero, fatta sempre salva l’esigenza di ripetere somme relative a precedenti TFR.
Si ricorda che l’INPDAP è OBBLIGATA a fare questa trattenuta se richiesta e autorizzata dal lavoratore: è scritto nella C.M. 121 emanata di concerto con il nostro Ministero ed è stato precisato in una loro nota di risposta ad una scuola. Quest’ultimo documento è stato in linea sul sito fnada.it per diverso tempo ma per coloro che non ne disponessero possono farne richiesta ai redattori; occorre comunque segnalare all’INPDAP un conto di appoggio. Per l’INPDAP, al di là dell’aggravio di lavoro, ciò non comporta alcun danno economico in quanto le somme sarebbero eventualmente tutte destinate al lavoratore. Si resta sempre in attesa di avere gli opportuni finanziamenti per pagare i contributi che viceversa le scuole debbono all’INPDAP.
Per gli altri casi l’unico sistema è quello di farsi restituire le somme direttamente dal debitore/lavoratore In ogni caso il lavoratore potrebbe anche non essere contento e potrebbe anche rivolgersi al sindacato ….(no comment!) Alcune piccole precisazioni: 1) la redazione ritiene che i conguagli vadano fatti su tutti gli stipendi corrisposti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno liquidato TFR; 2) visto che il conguaglio è da farsi, tanto vale farlo anche per lo 0,35%; in tal caso è di recente sorto un problema; una software house ha cambiato l’imponibile dal 100% al 118% del propria procedura stipendi, inserendo un nuovo dilemma nel già complicato e variegato mondo dei contributi. Bisogna dire, con sincerità, che la redazione in proposito non ha orientamento certo e potrebbero essere fatte numerose supposizioni tutte condivisibili; tuttavia si sa che non sono ancora state dettate le istruzioni per il conguaglio di tali ritenute e quindi anche una scelta errata non sarebbe, alla fine, una tragedia greca.
Varie sollecitazioni sono poi arrivate alla redazione su cosa esporre nel modello CUD. Anche qui è il caso di rifare le premesse iniziali e, se possibile, raddoppiarle. Inoltre è prevista per i primi di aprile una riunione della associazione proprio per una analisi allargata della situazione. Si riportano intanto alcune pagine web frutto di ricerche dei redattori che possono servire come base della discussione.
Il materiale, afferma correttamente la deducibilità dei contributi alla previdenza complementare. Tuttavia, fu ricordato anche all’incontro di Pistoia, i fondi previdenziali non sono ancora partiti per i dipendenti pubblici ( si vocifera che la loro gestione sarà affidata ad enti assistenziali come ENAM, KIRNER debitamente rivisti dal punto di vista della loro forma giuridica) di conseguenza i nostri TFR, per ora, non avrebbero alcunché di deducibile. La presenza nel CUD dell’imponibile non avrebbe quindi altre implicazioni e, le somme accantonate sarebbero semplicemente l’ammontare delle ritenute TFR. Segnaliamo inoltre che SISSI, software ministeriale, lascia in bianco automaticamente questi campi. La domanda sorge quindi spontanea: una segreteria che gestisce tutto ed in maniera corretta, attraverso il software della principessa che viene distribuito e garantito aggiornato e in linea con la normativa, di cosa dovrebbe preoccuparsi? [Si rinvia nuovamente alla nota] Altra considerazione legata alla Informativa 13 dell’INPDAP trasmessa dall’Inpdap di Arezzo . Un prima lettura porterebbe a pensare che tale informativa non riguardi i nostri problemi con il TFR. Infatti si parla esclusivamente di contributi previdenziali e quelli per TFR- stante le precisazioni fatte sopra sulla previdenza complementare - non lo sono. Avrebbero una valenza se il lavoratore potesse esercitare l’opzione in base alla quale quota del suo contributo e di quello del datore di lavoro viene destinato al fondo integrativo. L’informativa sarà comunque oggetto di studio nella riunione della associazione. Buon lavoro dalla redazione!
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