THE “NEVER ENDING STORY”: IL T.F.R.

 

 A PROPOSITO DEGLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO .....

Rivalse INPDAP  alle scuole per interessi di ritardato pagamento del TFR :  l'Associazione  scrive alle Organizzazioni  Sindacali e al M.I.U.R

 L'ufficio di Gabinetto del MIUR gira la nota ADAR al Dipartimento Servizi per il territorio ...

 informativa n.7 del 10/04/03 Inpdap sugli interessi di mora ed altre vicende.....

 il  Ministero risponde all'Associazione

 il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze sulla vicenda 

 

A seguito dell’incontro dell’ 8 gennaio u.s. a Pistoia con il Dott. Giubileo, funzionario Inpdap di Salerno e delle sollecitazioni degli iscritti, la redazione ritiene opportuno sintetizzare e organizzare in maniera organica le informazioni sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti temporanei della scuola.

Si ritiene comunque opportuno precisare che le considerazioni che seguono sono frutto esclusivamente di elaborazioni personali di colleghi il cui intento è quello di provocare riflessioni e sollecitare approfondimenti: la redazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali sanzioni che potessero derivare dalla applicazione pratica di qualunque modalità procedurale presentata in queste pagine.

E’ qui gradito citare per la completezza e la chiarezza e delle informazioni nonché la disponibilità mostrata in occasione dell’incontro del 8 gennaio u.s. il Dott. Giubileo che ha permesso un esame preciso ed esauriente della difficile materia.

 

IL TRATTAMENTO DI T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto per i pubblici dipendenti rappresenta un terzo genus rispetto alla precedente disciplina sul T.F.S e al T.F.R. del settore privato. Non rappresenta infatti una prestazione previdenziale (come il TFS) e non ha carattere contributivo (la prestazione non è legata al versamento dei contributi come il TFR del settore privato) e può invece correttamente definirsi come retribuzione differita.

Per questo motivo la prestazione è liquidata al momento della cessazione della iscrizione all’INPDAP (soluzione di continuità)

 

CHI HA DIRITTO

 Al regime del TFR  soggiace il personale che risponde ad alcuni requisiti desunti in base a:

1)      il tipo di contratto;

2)      alcune date di riferimento.

 

Per quello che riguarda il tipo di contratto a tempo determinato il riferimento temporale è il 30 maggio 2000; pertanto i dipendenti con contratto in essere a quella data o con decorrenza successiva rientrano in tale regime.

 

È importante specificare che ha valore la decorrenza giuridica.

Per quello che riguarda il tempo indeterminato ha rilievo il 1 gennaio 2001 (es. nomina t.i. con decorrenza giuridica 1/9/00 economica 1/9/2001 rientra nel TFS anche in considerazione di quanto detto sopra sul valore della decorrenza giuridica)

Sempre per i contratti a tempo determinato il diritto sorge con un periodo di 15 giorni di servizio senza soluzione di continuità nel mese (inteso come mese di calendario).

Per i servizi prestati nelle scuole valgano le considerazioni già fatte sull’ultima sede di servizio peraltro poi sancite dalla circolare ministeriale.

Appare interessante anche precisare che i dati che devono essere trasmessi tra scuole sono tutti reperibili in un semplice certificato di servizio. Non hanno alcun interesse le notizie sulla retribuzione, né, tanto meno, la compilazione di modelli TFR1 incompleti.

L’unica dichiarazione, a cura del dipendente da presentarsi all’ultima scuola di servizio è la formalizzazione dell’interruzione del servizio che, per quanto detto, ha valore per la liquidazione della prestazione.

 

COMPILAZIONE TFR1

Per la compilazione del quadro B nel nuovo modello TFR1  verranno considerate le voci di retribuzione già precedentemente oggetto di interesse per il TFS. In particolare quindi Stipendio, I.I.S,  Tredicesima con esclusione dei Compensi accessori e di altre voci. Il valore da inserire è sempre quello intero (anche in considerazione di rapporti con orario inferiore a cattedra) e virtuale (cioè senza riferimento alla effettiva retribuzione).

L’unico caso in cui si inserisce il valore della effettiva retribuzione è quando, nello stesso mese, si percepiscono due differenti trattamenti economici tabellari (ad. es. per un dipendente che ha prestato servizi presso amministrazioni diverse).

Il nuovo modello peraltro ha semplificato anche l’inserimento di casistiche particolari quali  le assenze ecc.

 

I CONTRIBUTI (rectius i finanziamenti)

 Il TFR del dipendente pubblico è FINANZIATO da un “contributo” della amministrazione del 9,60%.] In altri termini tra le II.SS. e l’INPDAP dovrebbe instaurarsi un flusso finanziario pari appunto al 9,60% delle retribuzioni che i dipendenti temporanei percepiscono. La ritenuta del 2,50% a carico del dipendente NON ha carattere di contributo complementare (ovvero il 9,60% da versare all’INPDAP non nasce dalla somma del 7,10% e del 2,50%). Pertanto le somme che devono essere trattenute al dipendente non sono, di per sé, di competenza dell’INPDAP ma quote di retribuzione che devono essere restituite alle II.SS per errato calcolo del compenso.

 

L’ARRETRATO

 Il problema dell’arretrato è difficile da affrontarsi e la recente circolare non ha chiarito tutti gli aspetti. Alcune considerazioni:

bulletIl Ministero ha dato la possibilità di sanare il debito erariale mediante trattenuta sul TFR; per questo motivo all’estinzione del debito provvede materialmente l’INPDAP per conto delle II.SS.  ma soltanto con la richiesta scritta del debitore/dipendente. Infatti da un punto di vista giuridico il rapporto debitorio è tra il dipendente e il datore di lavoro non tra dipendente e INPDAP.
bulletLe somme che l’INPDAP tratterrebbe in questo modo potrebbero costituire “acconto”  del 9,60% complessivamente dovuto; tuttavia esse, come già detto, rappresentano quota di stipendi erroneamente liquidati e pertanto sono somme delle II.SS.
bulletNon è stato chiarito (nemmeno con la circolare che esplicitamente rinvia l’argomento) la questione del 0,35% . Se è necessario ricalcolare le liquidazioni con ripercussioni sull’Irpef non ha senso effettuare qualsiasi operazione prima di avere ben chiaro cosa decurtare.
bulletE’ parere comune dei DSGA che hanno partecipato all’incontro di Pistoia che la competenza al recupero delle somme per i dipendenti retribuiti dal Tesoro sia del Tesoro stesso; differente opinione ha invece espresso il funzionario INPDAP.

Si resta in attesa di un adeguamento del software SISSI per poter liquidare correttamente le retribuzioni, possibilmente a partire da questo gennaio. A parere della redazione e di altri intervenuti al convegno di sabato 8, non è opportuno la modifica personale delle tabelle di SISSI,e degli altri software gestionali comunemente in uso nelle segreterie, se non su esplicita richiesta del Gestore. La manomissione del software comporta la deresponsabilizzazione del Gestore stesso.

 

  

Considerazioni operative 

La C.M. è indirizzata a Direzioni Regionali e C.S.A. perché impartiscano le opportune indicazioni operative.

Restano immutate, dopo l’incontro di sabato 8 u.s., le considerazioni sulla richiesta da inoltrare all’INPDAP provinciale per il recupero delle somme da parte del dipendente . Da approfondire invece la scelta se lasciare queste somme all’INPDAP o farsele restituire: è assolutamente necessario che la Direzione Regionale prenda una decisione per tutta la Toscana insieme a referenti INPDAP.

A parere della redazione le II.SS. devono attendere tali indicazioni e, se il caso, sollecitarle; nel frattempo:

1) preparare i conguagli degli stipendi precedenti (fonti telefoniche EDS parlano di aggiornamento SISSI per il 25-30 gennaio con stipendi corretti e probabile conguaglio automatico per il pregresso)

2) liquidare correttamente gli stipendi a partire da gennaio 2003;

 

Invitiamo i colleghi ad aprire un dibattito sul nostro  forum .

                                                                                                           la redazione

 20 gennaio 2003

 

AVVERTENZA

Si ricorda ai colleghi che le indicazioni suggerite nel sito non hanno carattere di ufficialità; l’adozione di comportamenti e modulistica comuni suggeriti in queste pagine non deresponsabilizza le singole amministrazioni. Il sito non è, né ha l’ambizione di esserlo, un succedaneo dei CSA o della Direzione Regionale in tema di formazione e di  coordinamento amministrativo ma solo un punto di incontro e di approfondimento.

 

 modelli ufficiali dal sito Inpdap :

 modello tfr1                                       modello tfr2

 

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