TFR: ancora chiarimenti

 

Dopo un periodo di silenzio, registriamo un nuovo intervento “chiarificatore” da parte dell’Inpdap sulla regolarizzazione versamenti contributivi per TFR spettante al personale delle scuole.

Si tratta della Informativa 31 del 24 luglio 2003, non pubblicata sul sito Inpdap e pertanto conosciuta solo tramite note di trasmissione di alcune sedi provinciali.

Da una di tali note, trasmessa dalla sede provinciale di Firenze alle II.SS. della provincia, in data 8 settembre 2003, riportiamo:

 

1        “il contributo per TFR determinato nella misura del 9,60% della base contributiva è a completo carico del datore di lavoro.

2        Il contributo obbligatorio per il Fondo Credito stabilito nella misura dello 0,35%, da calcolare sulla base contributiva pensionabile (art. 1 comma 242 della legge 23.12.1996 n. 662 determinata con la quota di maggiorazione del 18% prevista dall’art. 15 della legge 29.04.1976 n. 177, come disposto dall’art. 15 comma 1, della legge 23.12. 1994 n. 721, richiamata dall’art. 2 comma 10 della legge 335/95) è a carico del solo dipendente.

3        Entrambi i contributi suddetti sono sempre dovuti anche per contratti di lavoro inferiori a 15 giorni continuativi nel mese e che non fanno sorgere il diritto a TFR.

4        La regolarizzazione dei versamenti deve riguardare sia i contributi dovuti per trattamento di fine rapporto (9,60% n.d.r.)sia i contributi per Fondo Credito per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 30.05.2000 o sorti successivamente.”

 

Proseguendo si legge ancora: “ Con riguarda poi, alla regolarizzazione dei versamenti per periodi precedenti al 2002, si chiede a codeste amministrazioni scolastiche di inviare alla scrivente sede provinciale INPDAP (…) un elenco analitico dei dipendenti per i quali, all’atto della liquidazione del TFR sono state trattenute la maggiori somme erroneamente corrisposte (2,50%) indicando per ciascun nominativo l’esatto importo. Ciò al fine di consentire all’INPDAP di effettuare gli opportuni controlli e di procedere (dopo la comunicazione dell’avvenuto versamento dell’intero contributo del 9,60%, corredato della copia di quietanza di versamento), alla restituzione di detti importi all’Istituto Scolastico datore di lavoro, che ha acquisito l’autorizzazione del dipendente ad effettuare la trattenuta. Per quanto attiene invece alla regolarizzazione dei versamenti per i periodi successivi al 01.01.2003, la Direzione Centrale Entrate, con la sopra richiamata informativa (la 31 del 24.07.03 n.d.r.)ha avuto modo di precisare che:

4       per i periodi di lavoro a tempo determinato prestato nel corso del 2003, poiché soltanto alcuni istituti scolastici regionali hanno impartito istruzioni per il versamento dei contributi dovuti, si rende necessario acquisire unitamente alla documentazione prevista per la prestazione di TFR, predisposte dalle istituzioni scolastiche per la sede INPDAP la dichiarazione del dirigente dell’istituto scolastico in ordine all’avvenuto versamento contributivo ovvero in ordine all’impegno a versare.”

 

Prima di qualsivoglia considerazione,  data la visibilità nazionale, è opportuno precisare che: LE ISTRUZIONI SOPRA RIPORTATE HANNO EFFETTO ESCLUSIVAMENTE PER IL CONTESTO TERRITORIALE CUI SONO RIVOLTE. Lo scrivente le ha riportate soltanto per completezza ed al fine di sviluppare alcuni commenti. Oltretutto non siamo nemmeno a conoscenza del contenuto letterale della Inf. 31.

In merito ai chiarimenti si può affermare che si tratta di considerazioni ormai assodate se si eccettua la base imponibile del FC che ha rappresentato (come peraltro sottolineato nella nota che l’associazione ADAR ha inviato alla USR Toscana) l’ultima difficoltà in ordine alla applicazione del regime TFR. Sorgono delle perplessità invece sulla metodologia di recupero delle somme erroneamente corrisposte. Personalmente, intanto, ritengo che gli obblighi contributivi siano sì collegati ai contratti in essere al 30.05.03 ma non con effetti retroattivi dall’inizio del rapporto. In altri termini se una dipendente ha lavorato dal 01.09.1999 al 31.08.2000 (per ipotesi) il calcolo dei contributi (e il relativo recupero e versamento) dovrà essere effettuato soltanto sulla quota di retribuzione successiva al 30.05.03 poiché la norma introdotta con il DPCM non può avere effetti retroattivi (codice civile). Fatta salva questa precisazione – che peraltro non è in contrasto letterale con quanto presente nel testo Inpdap che leggiamo – desidero rilevare anche l’incongruenza che emerge nella metodologia dei recuperi con quanto indicato nella precedente Informativa Inpdap del …..: era infatti esplicitamente prevista la possibilità per le sezioni Inpdap di trattenere – in acconto – le somme che dovevano essere restituite al datore di lavoro mediante trattenuta sugli importi spettanti per TFR, con la conseguente possibilità di estinguere il debito contributivo mediante versamento del solo differenziale del 7,10%. Tale modalità, ovviamente, faceva sorgere la necessità di comunicare all’Inpdap l’elenco dei nominativi per i quali era stata utilizzata questa forma di recupero, prevista dalla CM 121/02, per consentire a quegli uffici un rapido controllo delle situazioni contributive. È tuttavia possibile che ciò nasca dall’esame di un  contesto territoriale specifico dove non sono state ancora avviate le procedure di recupero delle somme e, pertanto, l’Inpdap territoriale ritiene più semplice seguire (e far seguire) una metodologia piuttosto che un'altra.

27  settembre 2003                                                                                                                                        la redazione

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